Art. 98

Trasmissione del fascicolo alla Commissione per decisione

In vigore dal 28 lug 2015
Trasmissione del fascicolo alla Commissione per decisione (, paragrafo 3, del codice) 1.   Lo Stato membro notifica preventivamente alla persona interessata la propria intenzione di trasmettere il fascicolo alla Commissione e dà a tale persona un termine di 30 giorni per firmare una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza del fascicolo e che non ha nulla da aggiungervi oppure una dichiarazione elencante tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi. Se la persona interessata non presenta tale dichiarazione entro il suddetto periodo di 30 giorni, si considera che abbia preso visione del fascicolo e non abbia nulla da aggiungervi. 2.   Se uno Stato membro trasmette un fascicolo alla Commissione per decisione nei casi di cui all’, paragrafo 3, del codice, il fascicolo contiene almeno i seguenti elementi: a) una sintesi del caso; b) informazioni dettagliate attestanti che le condizioni di cui all’ o 120 del codice sono soddisfatte; c) la dichiarazione di cui al paragrafo 1 o una dichiarazione dello Stato membro attestante che si ritiene che la persona interessata abbia letto il fascicolo e non abbia nulla da aggiungere. 3.   La Commissione conferma il ricevimento del fascicolo allo Stato membro interessato non appena lo riceve. 4.   La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri una copia della sintesi del caso di cui al paragrafo 2, lettera a), entro i quindici giorni successivi alla data in cui riceve il fascicolo. 5.   Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti per consentire alla Commissione di adottare una decisione, essa può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato. 6.   La Commissione rinvia il fascicolo allo Stato membro e si considera che il caso non sia mai stato presentato alla Commissione in uno dei seguenti casi: a) il fascicolo è manifestamente incompleto poiché non contiene alcun elemento atto a giustificarne l’esame da parte della Commissione; b) a norma dell’, paragrafo 3, secondo comma, del codice, il caso non avrebbe dovuto essere presentato alla Commissione; c) lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione nuove informazioni tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica del caso mentre la Commissione sta ancora esaminando il fascicolo.
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Art. 98 Regolamento (UE) 2015/2446 — Trasmissione del fascicolo alla Commissione per decisione | Portale Normativo