Art. 179

Circolazione di merci tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione

In vigore dal 28 lug 2015
Circolazione di merci tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione ( del codice) 1.   La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale può avvenire tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all’, paragrafo 1, lettera e). 2.   La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo può aver luogo all’interno del territorio doganale dell’Unione dall’ufficio doganale di vincolo all’ufficio doganale di uscita. 3.   La circolazione di merci vincolate al regime di deposito doganale può aver luogo all’interno del territorio doganale dell’Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all’, paragrafo 1, lettera e), con le modalità seguenti: a) tra diverse strutture di deposito indicate nella stessa autorizzazione; b) dall’ufficio doganale di vincolo alle strutture di deposito, oppure c) dalle strutture di deposito all'ufficio doganale di uscita o ad ogni ufficio doganale indicato nell'autorizzazione di regime speciale di cui all', paragrafo 1, del codice, abilitato a svincolare le merci per un regime doganale successivo o a ricevere la dichiarazione di riesportazione ai fini dell'appuramento del regime speciale. La circolazione in regime di deposito doganale si conclude entro i 30 giorni successivi alla rimozione delle merci dal deposito doganale. Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 30 giorni. 4.   Se le merci sono trasportate in regime di deposito doganale dalle strutture di deposito all’ufficio doganale di uscita, le scritture di cui all’, paragrafo 1, del codice forniscono informazioni sull’uscita delle merci entro i 100 giorni successivi alla rimozione delle stesse dal deposito doganale. Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 100 giorni.
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo stabilisce le modalità con cui le merci sottoposte a perfezionamento attivo, ammissione temporanea, uso finale, perfezionamento passivo o deposito doganale possono circolare nell'Unione. Per i regimi di perfezionamento attivo, ammissione temporanea e uso finale, lo spostamento avviene senza formalità aggiuntive oltre a quelle specifiche previste. Per il perfezionamento passivo, la merce può muoversi dall'ufficio di vincolo a quello di uscita. Nel caso del deposito doganale, sono stabiliti percorsi ammessi (es. tra depositi autorizzati, dall'ufficio di vincolo al deposito o dal deposito verso l'uscita/ufficio autorizzato) e termini precisi: la circolazione deve concludersi entro 30 giorni dalla rimozione e le scritture devono documentare l'uscita entro 100 giorni, entrambi termini prorogabili su richiesta.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina e semplifica le condizioni per lo spostamento delle merci vincolate a regimi doganali speciali tra luoghi diversi all'interno dell'Unione europea, riducendo le formalità doganali ordinarie.

A chi si applica

Si applica ai titolari di regimi doganali speciali (perfezionamento attivo e passivo, ammissione temporanea, uso finale, deposito doganale) e agli operatori che movimentano tali merci nel territorio doganale dell'Unione.

Esempio pratico

Un operatore economico autorizzato sposta della merce da un deposito doganale a un altro indicato nella stessa autorizzazione. La merce circola senza formalità doganali ordinarie aggiuntive e il trasferimento deve completarsi entro 30 giorni dalla sua rimozione dal primo deposito.

Adempimenti e conseguenze

Per il deposito doganale, la circolazione deve concludersi entro 30 giorni dalla rimozione delle merci (salvo proroga) e, in caso di trasporto verso l'ufficio di uscita, le scritture previste devono riportare le informazioni sull'uscita entro 100 giorni dalla rimozione (salvo proroga).

Domande frequenti

Entro quanto tempo deve concludersi la circolazione delle merci in regime di deposito doganale?La circolazione in regime di deposito doganale deve concludersi entro 30 giorni dalla rimozione delle merci dal deposito, termine che le autorità doganali possono prorogare su richiesta del titolare del regime.
Qual è il termine per fornire informazioni sull'uscita delle merci trasportate da un deposito doganale all'ufficio di uscita?Le relative scritture devono fornire le informazioni sull'uscita entro 100 giorni dalla rimozione delle merci dal deposito doganale, con possibilità di proroga da parte delle autorità doganali su richiesta dell'interessato.
Quale percorso è consentito per la circolazione di merci in perfezionamento passivo?La circolazione può aver luogo all'interno del territorio doganale dell'Unione dall'ufficio doganale di vincolo all'ufficio doganale di uscita.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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