Art. 179
Circolazione di merci tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Circolazione di merci tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione
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L'articolo stabilisce le modalità con cui le merci sottoposte a perfezionamento attivo, ammissione temporanea, uso finale, perfezionamento passivo o deposito doganale possono circolare nell'Unione. Per i regimi di perfezionamento attivo, ammissione temporanea e uso finale, lo spostamento avviene senza formalità aggiuntive oltre a quelle specifiche previste. Per il perfezionamento passivo, la merce può muoversi dall'ufficio di vincolo a quello di uscita. Nel caso del deposito doganale, sono stabiliti percorsi ammessi (es. tra depositi autorizzati, dall'ufficio di vincolo al deposito o dal deposito verso l'uscita/ufficio autorizzato) e termini precisi: la circolazione deve concludersi entro 30 giorni dalla rimozione e le scritture devono documentare l'uscita entro 100 giorni, entrambi termini prorogabili su richiesta.
La norma disciplina e semplifica le condizioni per lo spostamento delle merci vincolate a regimi doganali speciali tra luoghi diversi all'interno dell'Unione europea, riducendo le formalità doganali ordinarie.
Si applica ai titolari di regimi doganali speciali (perfezionamento attivo e passivo, ammissione temporanea, uso finale, deposito doganale) e agli operatori che movimentano tali merci nel territorio doganale dell'Unione.
Un operatore economico autorizzato sposta della merce da un deposito doganale a un altro indicato nella stessa autorizzazione. La merce circola senza formalità doganali ordinarie aggiuntive e il trasferimento deve completarsi entro 30 giorni dalla sua rimozione dal primo deposito.
Per il deposito doganale, la circolazione deve concludersi entro 30 giorni dalla rimozione delle merci (salvo proroga) e, in caso di trasporto verso l'ufficio di uscita, le scritture previste devono riportare le informazioni sull'uscita entro 100 giorni dalla rimozione (salvo proroga).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.