Art. 178

Scritture

In vigore dal 28 lug 2015
Scritture (, paragrafo 1, e , paragrafo 1, del codice) 1.   Le scritture di cui all’, paragrafo 1, del codice contengono i seguenti elementi: a) se del caso, il riferimento all’autorizzazione prevista per vincolare le merci a un regime speciale; b) l’MRN o, se non esiste, qualsiasi altro numero o codice che identifichi le dichiarazioni doganali con le quali le merci sono vincolate al regime speciale e, se il regime è stato appurato conformemente all’, paragrafo 1, del codice, le informazioni sulle relative modalità di appuramento; c) i dati che consentono l’identificazione inequivocabile dei documenti doganali diversi dalle dichiarazioni doganali, degli eventuali altri documenti relativi al vincolo delle merci a un regime speciale e di qualsiasi altro documento pertinente per il corrispondente appuramento del regime; d) le indicazioni di marchi, numeri di identificazione, numero e natura dei colli, quantità e descrizione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale o tecnica usuale, nonché, se del caso, i marchi di identificazione del container necessari per identificare le merci; e) ubicazione delle merci e informazioni su ogni movimento delle stesse; f) posizione doganale delle merci; g) indicazioni relative alle manipolazioni usuali e, se del caso, la nuova classificazione tariffaria risultante da tali manipolazioni; h) indicazioni relative all’ammissione temporanea o all’uso finale; i) indicazioni relative al regime di perfezionamento attivo o passivo, comprese le informazioni sulla natura del perfezionamento; j) ove si applichi l’, paragrafo 1, del codice, i costi di magazzinaggio o di manipolazione usuale; k) il tasso di rendimento o, all’occorrenza, le modalità per la sua determinazione; l) indicazioni che consentano la vigilanza e i controlli doganali dell’uso di merci equivalenti in conformità all’ del codice; m) ove sia necessaria la separazione contabile, informazioni sul tipo di merci, sulla posizione doganale e, se del caso, sull’origine delle merci; n) nei casi di ammissione temporanea di cui all’, le indicazioni richieste da tale articolo; o) nei casi di perfezionamento attivo di cui all’, le indicazioni richieste da tale articolo; p) se del caso, le indicazioni relative a un eventuale trasferimento di diritti e obblighi conformemente all’ del codice; q) se le scritture non fanno parte della contabilità principale a fini doganali, un riferimento alla contabilità principale a fini doganali; r) informazioni supplementari per casi particolari, su richiesta delle autorità doganali per giustificati motivi. 2.   Nel caso delle zone franche le scritture contengono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i seguenti elementi: a) indicazioni che consentano di identificare i documenti di trasporto per le merci che entrano nelle zone franche o che ne escono; b) indicazioni concernenti l’uso o il consumo di merci la cui immissione in libera pratica o ammissione temporanea non comporterebbe l’applicazione di dazi all’importazione o di misure stabilite nell’ambito delle politiche commerciali o agricole comuni conformemente all’, paragrafo 2, del codice. 3.   Le autorità doganali possono esonerare dall’obbligo di fornire alcune delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 se ciò non pregiudica la vigilanza e i controlli doganali relativi all’uso di un regime speciale. 4.   Nel caso dell’ammissione temporanea le scritture sono conservate solo se richiesto dalle autorità doganali.
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Art. 178 Regolamento (UE) 2015/2446 — Scritture | Portale Normativo