Art. 177

Magazzinaggio di merci unionali e merci non unionali in una struttura di deposito

In vigore dal 28 lug 2015
Magazzinaggio di merci unionali e merci non unionali in una struttura di deposito (, paragrafo 1, del codice) Se merci unionali sono immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale ed è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce, l’autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del codice stabilisce che la separazione contabile sia effettuata in relazione a ciascun tipo di merci, alla posizione doganale e, se del caso, all’origine delle merci.
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Art. 177 Regolamento (UE) 2015/2446 — Magazzinaggio di merci unionali e merci non unionali in una struttura di deposito | Portale Normativo