Art. 179 · Circolazione di merci tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione

Art. 179

Circolazione di merci tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione

In vigore dal 28 lug 2015
Circolazione di merci tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione ( del codice) 1.   La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale può avvenire tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all’, paragrafo 1, lettera e). 2.   La circolazione di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo può aver luogo all’interno del territorio doganale dell’Unione dall’ufficio doganale di vincolo all’ufficio doganale di uscita. 3.   La circolazione di merci vincolate al regime di deposito doganale può aver luogo all’interno del territorio doganale dell’Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all’, paragrafo 1, lettera e), con le modalità seguenti: a) tra diverse strutture di deposito indicate nella stessa autorizzazione; b) dall’ufficio doganale di vincolo alle strutture di deposito, oppure c) dalle strutture di deposito all'ufficio doganale di uscita o ad ogni ufficio doganale indicato nell'autorizzazione di regime speciale di cui all', paragrafo 1, del codice, abilitato a svincolare le merci per un regime doganale successivo o a ricevere la dichiarazione di riesportazione ai fini dell'appuramento del regime speciale. La circolazione in regime di deposito doganale si conclude entro i 30 giorni successivi alla rimozione delle merci dal deposito doganale. Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 30 giorni. 4.   Se le merci sono trasportate in regime di deposito doganale dalle strutture di deposito all’ufficio doganale di uscita, le scritture di cui all’, paragrafo 1, del codice forniscono informazioni sull’uscita delle merci entro i 100 giorni successivi alla rimozione delle stesse dal deposito doganale. Su richiesta del titolare del regime, le autorità doganali possono prorogare il termine di 100 giorni.
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