Art. 16

Sospensione di una decisione

In vigore dal 28 lug 2015
Sospensione di una decisione [, paragrafo 4, lettera b), del codice] 1.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione sospende la decisione, invece di annullarla, revocarla o modificarla a norma dell’, paragrafo 3, o degli o 28 del codice quando: a) tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all’annullamento, alla revoca o alla modifica; b) tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi; c) il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell’incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione dei provvedimenti che adotterà per garantire l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.
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Sospensione di una decisione (Art. 16 Regolamento (UE) 2015/2446) — Testo vigente | Portale Normativo