Art. 23

Agevolazioni relative alle dichiarazioni pre-partenza

In vigore dal 28 lug 2015
Agevolazioni relative alle dichiarazioni pre-partenza [, paragrafo 2, lettera b), del codice] 1.   Se un operatore economico autorizzato per la sicurezza (AEOS) di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del codice presenta per proprio conto una dichiarazione pre-partenza sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni. 2.   Se un AEOS presenta per conto di un’altra persona che è anch’essa un AEOS una dichiarazione pre-partenza sotto forma di una dichiarazione doganale o di una dichiarazione di riesportazione, non sono necessarie indicazioni diverse da quelle riportate in tali dichiarazioni.
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