Art. 24

Trattamento più favorevole in materia di valutazione dei rischi e controllo

In vigore dal 28 lug 2015
Trattamento più favorevole in materia di valutazione dei rischi e controllo (, paragrafo 6, del codice) 1.   Un operatore economico autorizzato (AEO) è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici. 2.   Se un AEOS ha presentato una dichiarazione sommaria di entrata o, nei casi di cui all’ del codice, una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea, oppure se un AEOS ha presentato una notifica di dichiarazione sommaria di entrata e ha fornito l’accesso alle relative indicazioni nel proprio sistema informatico in conformità all’, paragrafo 8, del codice e se la spedizione è stata selezionata per un controllo fisico, l’ufficio doganale di prima entrata di cui all’, paragrafo 3, primo comma, del codice ne dà notifica all’AEOS. Tale notifica ha luogo prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione. La notifica è messa a disposizione anche del trasportatore, se questi è diverso dall’AEOS di cui al primo comma, a condizione che il trasportatore sia un AEOS e sia collegato ai sistemi informatici relativi alle dichiarazioni di cui al primo comma. La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati. 3.   Se un AEO presenta una dichiarazione di custodia temporanea o una dichiarazione in dogana conformemente all’ del codice e se la spedizione è stata selezionata per il controllo doganale, l’ufficio doganale competente a ricevere la dichiarazione di custodia temporanea o la dichiarazione in dogana ne dà notifica all’AEO. Tale notifica ha luogo prima della presentazione delle merci in dogana. La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati. 4.   Se spedizioni dichiarate da un AEO sono state selezionate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria. Su richiesta dell’AEO, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana. 5.   Le notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 non riguardano i controlli doganali decisi sulla base della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione in dogana dopo la presentazione delle merci.
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Trattamento più favorevole in materia di valutazione dei rischi e controllo (Art. 24 Regolamento (UE) 2015/2446) — Testo vigente | Portale Normativo