Art. 25
Esonero dal trattamento favorevole
In vigore dal 28 lug 2015
Esonero dal trattamento favorevole
(, paragrafo 6, del codice)
Il trattamento più favorevole di cui all’ non si applica ai controlli doganali connessi a specifici livelli di minaccia elevati o agli obblighi di controllo derivanti da altre normative dell’Unione.
Per le spedizioni dichiarate da un AEOS le autorità doganali effettuano comunque le procedure, le formalità e i controlli necessari in via prioritaria.
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