Art. 27
Autorità doganale competente
In vigore dal 28 lug 2015
Autorità doganale competente
(, paragrafo 1, terzo comma, del codice)
Se l’autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell’, paragrafo 1, terzo comma, del codice o dell’ del presente regolamento, la domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell’Unione sono conservate o accessibili, come indicato nella domanda.
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