Art. 27

Autorità doganale competente

In vigore dal 28 lug 2015
Autorità doganale competente (, paragrafo 1, terzo comma, del codice) Se l’autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell’, paragrafo 1, terzo comma, del codice o dell’ del presente regolamento, la domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell’Unione sono conservate o accessibili, come indicato nella domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Autorità doganale competente (Art. 27 Regolamento (UE) 2015/2446) — Testo vigente | Portale Normativo