Art. 28

Termine per l’adozione delle decisioni

In vigore dal 28 lug 2015
Termine per l’adozione delle decisioni (, paragrafo 3, del codice) 1.   Il termine per l’adozione della decisione di cui all’, paragrafo 3, primo comma, del codice può essere prorogato per un periodo massimo di 60 giorni. 2.   Se è pendente un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente di soddisfare le condizioni di cui all’, lettera a), del codice, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento.
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Termine per l’adozione delle decisioni (Art. 28 Regolamento (UE) 2015/2446) — Testo vigente | Portale Normativo