Art. 27 · Autorità doganale competente

Art. 27

Autorità doganale competente

In vigore dal 28 lug 2015
Autorità doganale competente (, paragrafo 1, terzo comma, del codice) Se l’autorità doganale competente non può essere determinata a norma dell’, paragrafo 1, terzo comma, del codice o dell’ del presente regolamento, la domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell’Unione sono conservate o accessibili, come indicato nella domanda.
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