Art. 130

Prova della posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti

In vigore dal 28 lug 2015
Prova della posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti [, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice] 1.   Ai fini della prova della posizione doganale di cui all’, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci, a seconda dei casi, richiesti in conformità al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (15), comprendono le seguenti informazioni: a) il luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, che permette di stabilire che i prodotti o le merci hanno la posizione doganale di merci unionali a norma dell’; b) i prodotti della pesca marittima (nome e tipo) e la loro massa lorda (kg); c) il tipo di merci ottenute dai prodotti della pesca marittima di cui alla lettera b), descritte in modo da permettere la loro classificazione nella nomenclatura combinata, e la massa lorda (kg). 2.   In caso di trasbordo dei prodotti e delle merci di cui all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), su una nave da pesca dell’Unione o su una nave officina dell’Unione (la nave ricevente), il giornale di pesca o la dichiarazione di trasbordo della nave da pesca dell’Unione o della nave officina dell’Unione da cui i prodotti e le merci sono trasbordati contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il nome, lo Stato di bandiera, il numero di immatricolazione e il nome completo del comandante della nave ricevente sulla quale i prodotti e le merci sono stati trasbordati. Il giornale di pesca o la dichiarazione di trasbordo della nave ricevente contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il nome, lo Stato di bandiera, il numero di immatricolazione e il nome completo del comandante della nave da pesca dell’Unione o della nave officina dell’Unione da cui sono stati trasbordati i prodotti o le merci. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità doganali accettano un giornale di pesca, una dichiarazione di sbarco o una dichiarazione di trasbordo su carta per le navi aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri ma inferiore a 15 metri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-130

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 130 Regolamento (UE) 2015/2446 — Prova della posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti | Portale Normativo