Art. 130
Prova della posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti
In vigore dal 28 lug 2015
Prova della posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti
[, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]
1. Ai fini della prova della posizione doganale di cui all’, il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco, la dichiarazione di trasbordo e i dati del sistema di controllo dei pescherecci, a seconda dei casi, richiesti in conformità al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (15), comprendono le seguenti informazioni:
a)
il luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati, che permette di stabilire che i prodotti o le merci hanno la posizione doganale di merci unionali a norma dell’;
b)
i prodotti della pesca marittima (nome e tipo) e la loro massa lorda (kg);
c)
il tipo di merci ottenute dai prodotti della pesca marittima di cui alla lettera b), descritte in modo da permettere la loro classificazione nella nomenclatura combinata, e la massa lorda (kg).
2. In caso di trasbordo dei prodotti e delle merci di cui all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), su una nave da pesca dell’Unione o su una nave officina dell’Unione (la nave ricevente), il giornale di pesca o la dichiarazione di trasbordo della nave da pesca dell’Unione o della nave officina dell’Unione da cui i prodotti e le merci sono trasbordati contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il nome, lo Stato di bandiera, il numero di immatricolazione e il nome completo del comandante della nave ricevente sulla quale i prodotti e le merci sono stati trasbordati.
Il giornale di pesca o la dichiarazione di trasbordo della nave ricevente contiene, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il nome, lo Stato di bandiera, il numero di immatricolazione e il nome completo del comandante della nave da pesca dell’Unione o della nave officina dell’Unione da cui sono stati trasbordati i prodotti o le merci.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità doganali accettano un giornale di pesca, una dichiarazione di sbarco o una dichiarazione di trasbordo su carta per le navi aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri ma inferiore a 15 metri.
Storico versioni
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