Art. 129

Posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti

In vigore dal 28 lug 2015
Posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti (, paragrafo 2, del codice) Per provare la posizione doganale, in quanto merci unionali, dei prodotti e delle merci elencati all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), si accerta che tali merci sono state trasportate direttamente nel territorio doganale dell’Unione secondo una delle seguenti modalità: a) dalla nave da pesca dell’Unione che ha effettuato la cattura e, eventualmente, la trasformazione di detti prodotti; b) dalla nave da pesca dell’Unione una volta effettuato il trasbordo dei prodotti dalla nave di cui alla lettera a); c) dalla nave officina dell’Unione che ha trasformato i prodotti una volta effettuato il trasbordo degli stessi dalla nave di cui alla lettera a); d) da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a), b) o c) senza ulteriori cambiamenti; e) da un mezzo di trasporto provvisto di un documento di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale dell’Unione in cui detti prodotti o merci sono stati sbarcati dalle navi di cui alle lettere a), b), c) o d).
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Art. 129 Regolamento (UE) 2015/2446 — Posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti | Portale Normativo