Art. 129
Posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti
In vigore dal 28 lug 2015
Posizione doganale dei prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti
(, paragrafo 2, del codice)
Per provare la posizione doganale, in quanto merci unionali, dei prodotti e delle merci elencati all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), si accerta che tali merci sono state trasportate direttamente nel territorio doganale dell’Unione secondo una delle seguenti modalità:
a)
dalla nave da pesca dell’Unione che ha effettuato la cattura e, eventualmente, la trasformazione di detti prodotti;
b)
dalla nave da pesca dell’Unione una volta effettuato il trasbordo dei prodotti dalla nave di cui alla lettera a);
c)
dalla nave officina dell’Unione che ha trasformato i prodotti una volta effettuato il trasbordo degli stessi dalla nave di cui alla lettera a);
d)
da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a), b) o c) senza ulteriori cambiamenti;
e)
da un mezzo di trasporto provvisto di un documento di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale dell’Unione in cui detti prodotti o merci sono stati sbarcati dalle navi di cui alle lettere a), b), c) o d).
Storico versioni
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