Art. 171

Termine per l’adozione di una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice

In vigore dal 28 lug 2015
Termine per l’adozione di una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, del codice (, paragrafo 3, del codice) 1.   Se una domanda di autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del codice interessa un solo Stato membro, una decisione in merito è adottata, in deroga all’, paragrafo 3, primo comma, del codice, senza indugio e al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda. Se una domanda di autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del codice interessa un solo Stato membro, una decisione in merito è adottata, in deroga all’, paragrafo 3, primo comma, del codice, senza indugio e al più tardi entro 60 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda. 2.   Se è necessario un esame delle condizioni economiche in conformità all’, paragrafo 6, del codice, il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è prorogato di un anno dalla data di trasmissione del fascicolo alla Commissione. Le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare dell’autorizzazione, della necessità di esaminare le condizioni economiche e, se l’autorizzazione non è ancora stata rilasciata, della proroga del termine conformemente al primo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:2015:oj#art-171

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 171 Regolamento (UE) 2015/2446 — Termine per l’adozione di una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice | Portale Normativo