Art. 169

Autorizzazione all’uso di merci equivalenti

In vigore dal 28 lug 2015
Autorizzazione all’uso di merci equivalenti [, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera c), del codice] 1.   Ai fini del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell', paragrafo 2, del codice, non rileva se l'uso di merci equivalenti sia sistematico o no. 2.   L’uso di merci equivalenti di cui all’, paragrafo 1, primo comma, del codice non è autorizzato se le merci vincolate al regime speciale sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, a un dazio compensativo, a un dazio di salvaguardia o a un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica. 3.   L’uso di merci equivalenti di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, del codice non è autorizzato se le merci non unionali trasformate al posto delle merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, a un dazio compensativo, a un dazio di salvaguardia o a un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica. 4.   L’uso di merci equivalenti nell’ambito del deposito doganale non è autorizzato se le merci non unionali vincolate al regime di deposito doganale sono tra quelle di cui all’allegato 71-02. 5.   L’uso di merci equivalenti non è autorizzato per le merci o i prodotti che sono stati geneticamente modificati o che contengono elementi che sono stati sottoposti a modificazione genetica. 6.   In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, del codice, sono considerate come merci equivalenti per il regime del perfezionamento attivo: a) le merci che si trovano ad uno stadio di fabbricazione più avanzato delle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo se la parte essenziale della lavorazione a cui sono sottoposte le suddette merci equivalenti è effettuata nell’impresa del titolare dell’autorizzazione o nell’impresa in cui l’operazione viene effettuata per suo conto; b) in caso di riparazione, merci nuove invece di merci usate o merci in condizioni migliori rispetto alle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo; c) merci con caratteristiche tecniche simili alle merci che sostituiscono, a condizione che abbiano lo stesso codice NC a otto cifre e la stessa qualità commerciale. 7.   In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, del codice, alle merci di cui all’allegato 71-04 si applicano le disposizioni speciali stabilite in tale allegato. 8.   In caso di ammissione temporanea, le merci equivalenti possono essere utilizzate solo se l’autorizzazione di ammissione temporanea con esonero totale dal dazio all’importazione è concessa in conformità agli articoli da 208 a 211.
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Art. 169 Regolamento (UE) 2015/2446 — Autorizzazione all’uso di merci equivalenti | Portale Normativo