Art. 172

Effetto retroattivo

In vigore dal 28 lug 2015
Effetto retroattivo (, paragrafo 4, del codice) 1.   Se le autorità doganali concedono un’autorizzazione ad efficacia retroattiva in conformità all’, paragrafo 2, del codice, l’efficacia dell’autorizzazione non può essere anteriore alla data di accettazione della domanda. 2.   In casi eccezionali le autorità doganali possono consentire che l’efficacia dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 decorra da un anno o, nel caso di merci che rientrano nell’allegato 71-02, da tre mesi prima della data di accettazione della domanda. 3.   Se la domanda riguarda il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, può essere concessa un’autorizzazione ad efficacia retroattiva a decorrere dalla data di scadenza dell’autorizzazione originaria. Se, conformemente all’, paragrafo 6, del codice, è richiesto un esame delle condizioni economiche per il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, l’efficacia retroattiva dell’autorizzazione non può essere anteriore alla data in cui sono tratte le conclusioni sulle condizioni economiche.
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Art. 172 Regolamento (UE) 2015/2446 — Effetto retroattivo | Portale Normativo