Art. 21

Notifica delle decisioni IVO

In vigore dal 28 lug 2015
Notifica delle decisioni IVO [, paragrafo 3, lettera a), del codice] Se una domanda di decisione IVO è stata presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, le autorità doganali possono notificare la decisione IVO al richiedente utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
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Notifica delle decisioni IVO (Art. 21 Regolamento (UE) 2015/2446) — Testo vigente | Portale Normativo