Art. 21
Notifica delle decisioni IVO
In vigore dal 28 lug 2015
Notifica delle decisioni IVO
[, paragrafo 3, lettera a), del codice]
Se una domanda di decisione IVO è stata presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici, le autorità doganali possono notificare la decisione IVO al richiedente utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
Storico versioni
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