Art. 18

Fine del periodo di sospensione

In vigore dal 28 lug 2015
Fine del periodo di sospensione [, paragrafo 4, lettera b), del codice] 1.   La sospensione di una decisione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti: a) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), non vi sono motivi per l’annullamento, la revoca o la modifica della decisione in conformità all’, paragrafo 3, o agli o 28 del codice, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca; b) la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), il destinatario della decisione ha adottato, con soddisfazione dell’autorità doganale competente a prendere la decisione, i provvedimenti necessari per garantire l’adempimento delle condizioni stabilite per la decisione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale decisione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca; c) la decisione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell’annullamento, della revoca o della modifica. 2.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione comunica al destinatario della decisione la fine del periodo di sospensione.
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Fine del periodo di sospensione (Art. 18 Regolamento (UE) 2015/2446) — Testo vigente | Portale Normativo