Art. 15

Riesame di una decisione

In vigore dal 28 lug 2015
Riesame di una decisione [, paragrafo 4, lettera a), del codice] 1.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione riesamina una decisione nei casi seguenti: a) in caso di modifiche della pertinente normativa dell’Unione che incidono sulla decisione; b) se necessario, a seguito del monitoraggio effettuato; c) se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal destinatario della decisione in conformità all’, paragrafo 2, del codice, o da altre autorità. 2.   L’autorità doganale competente a prendere la decisione comunica l’esito del riesame al destinatario della decisione.
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