Art. 15
Riesame di una decisione
In vigore dal 28 lug 2015
Riesame di una decisione
[, paragrafo 4, lettera a), del codice]
1. L’autorità doganale competente a prendere la decisione riesamina una decisione nei casi seguenti:
a)
in caso di modifiche della pertinente normativa dell’Unione che incidono sulla decisione;
b)
se necessario, a seguito del monitoraggio effettuato;
c)
se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal destinatario della decisione in conformità all’, paragrafo 2, del codice, o da altre autorità.
2. L’autorità doganale competente a prendere la decisione comunica l’esito del riesame al destinatario della decisione.
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