Art. 14

Data di decorrenza degli effetti

In vigore dal 28 lug 2015
Data di decorrenza degli effetti (, paragrafi 4 e 5, del codice) La decisione prende effetto a decorrere da una data diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta nei seguenti casi: a) se la decisione avrà ripercussioni positive sul richiedente e quest’ultimo ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data chiesta dal richiedente, a condizione che sia successiva a quella in cui il richiedente riceve la decisione o si ritiene l’abbia ricevuta; b) se una decisione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l’unico scopo della decisione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità della decisione precedente; c) se l’effetto della decisione è subordinato all’espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso la decisione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve, o si ritiene abbia ricevuto, la comunicazione dell’autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.
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