Art. 183

Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione complementare

In vigore dal 28 lug 2015
Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione complementare [, paragrafo 2, lettera b), del codice] L’obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero per le merci per cui un regime speciale diverso dal transito è stato appurato mediante il vincolo a un regime speciale successivo diverso dal transito, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il titolare dell’autorizzazione del primo regime speciale e di quello successivo è la stessa persona; b) la dichiarazione doganale per il primo regime speciale è stata presentata utilizzando il formulario standard, o il dichiarante ha presentato una dichiarazione complementare a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, del codice per quanto riguarda il primo regime speciale; c) il primo regime speciale è appurato mediante il vincolo delle merci ad un successivo regime speciale diverso dal regime di uso finale o di perfezionamento attivo a seguito della presentazione di una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.
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Art. 183 Regolamento (UE) 2015/2446 — Esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione complementare | Portale Normativo