Art. 184

Mezzi di comunicazione dell’MRN di un’operazione di transito e dell’MRN di un’operazione TIR alle autorità doganali

In vigore dal 28 lug 2015
Mezzi di comunicazione dell’MRN di un’operazione di transito e dell’MRN di un’operazione TIR alle autorità doganali [, paragrafo 3, lettera a), del codice] L’MRN di una dichiarazione di transito o di un’operazione TIR può essere comunicato alle autorità doganali mediante uno dei seguenti mezzi diversi dai procedimenti informatici: a) un codice a barre; b) un documento di accompagnamento transito; c) un documento di accompagnamento transito/sicurezza; d) in caso di un’operazione TIR, un carnet TIR; e) altri mezzi autorizzati dall’autorità doganale destinataria.
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Art. 184 Regolamento (UE) 2015/2446 — Mezzi di comunicazione dell’MRN di un’operazione di transito e dell’MRN di un’operazione TIR alle autorità doganali | Portale Normativo