Art. 220
Materiale destinato al conforto dei marittimi
In vigore dal 28 lug 2015
Materiale destinato al conforto dei marittimi
[, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per il materiale destinato al conforto dei marittimi nei casi seguenti:
a)
il materiale è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale;
b)
è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall’equipaggio;
c)
è utilizzato dall’equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i marittimi.
Storico versioni
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