Art. 220

Materiale destinato al conforto dei marittimi

In vigore dal 28 lug 2015
Materiale destinato al conforto dei marittimi [, paragrafo 2, lettera d), del codice] L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per il materiale destinato al conforto dei marittimi nei casi seguenti: a) il materiale è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale; b) è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall’equipaggio; c) è utilizzato dall’equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i marittimi.
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Art. 220 Regolamento (UE) 2015/2446 — Materiale destinato al conforto dei marittimi | Portale Normativo