Art. 250
Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016
In vigore dal 28 lug 2015
Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1o maggio 2016
1. Le autorizzazioni concesse in forza del regolamento (CEE) n. 2913/92 o del regolamento (CEE) n. 2454/93 che sono valide al 1o maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate.
2. In deroga al paragrafo 1, le seguenti autorizzazioni non sono sottoposte a riesame:
a)
le autorizzazioni di esportatori per la compilazione di dichiarazioni su fattura di cui agli articoli 97 tervicies e 117 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
b)
le autorizzazioni per la gestione dei materiali secondo il metodo della separazione contabile di cui all’ del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Storico versioni
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