Art. 221

Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

In vigore dal 28 lug 2015
Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi [, paragrafo 2, lettera d), del codice] L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi se questi sono usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell’Unione. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
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Art. 221 Regolamento (UE) 2015/2446 — Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi | Portale Normativo