Art. 221
Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi
In vigore dal 28 lug 2015
Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi
[, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi se questi sono usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell’Unione.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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