Art. 221 · Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

Art. 221

Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

In vigore dal 28 lug 2015
Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi [, paragrafo 2, lettera d), del codice] L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi se questi sono usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell’Unione. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
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