Art. 222
Materiale medico-chirurgico e di laboratorio
In vigore dal 28 lug 2015
Materiale medico-chirurgico e di laboratorio
[, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa se il materiale medico-chirurgico e di laboratorio è spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria ed è destinato a fini diagnostici o terapeutici. Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.
Storico versioni
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