Art. 224
Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera
In vigore dal 28 lug 2015
Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera
[, paragrafo 2, lettera d), del codice]
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le seguenti merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera:
a)
attrezzature appartenenti a e utilizzate da persone stabilite nella zona di frontiera di un paese terzo attigua alla zona di frontiera dell’Unione in cui le merci devono essere utilizzate;
b)
merci utilizzate per progetti di costruzione, riparazione o manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera dell’Unione, sotto la responsabilità delle pubbliche autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-224