Art. 226
Materiali professionali
In vigore dal 28 lug 2015
Materiali professionali
[, paragrafo 2, lettera d), del codice]
1. L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i materiali professionali che soddisfano le condizioni seguenti:
a)
appartengono a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione;
b)
sono importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione o da un suo dipendente stabilito nel territorio doganale dell’Unione;
c)
sono utilizzati dall’importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive.
2. In deroga al paragrafo 1, l’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per gli strumenti musicali portatili importati temporaneamente da viaggiatori allo scopo di essere utilizzati come materiale professionale. I viaggiatori possono risiedere all’interno o all’esterno del territorio doganale dell’Unione.
3. L’esenzione totale dal dazio all’importazione non è concessa per i materiali professionali che devono essere utilizzati per uno dei seguenti fini:
a)
la fabbricazione industriale di merci;
b)
l’imballaggio industriale di merci;
c)
lo sfruttamento di risorse naturali;
d)
la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili;
e)
lavori di sterro o lavori analoghi.
Le lettere c), d) ed e) non si applicano all’utensileria a mano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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