Art. 226 · Materiali professionali

Art. 226

Materiali professionali

In vigore dal 28 lug 2015
Materiali professionali [, paragrafo 2, lettera d), del codice] 1.   L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per i materiali professionali che soddisfano le condizioni seguenti: a) appartengono a una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione; b) sono importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione o da un suo dipendente stabilito nel territorio doganale dell’Unione; c) sono utilizzati dall’importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per gli strumenti musicali portatili importati temporaneamente da viaggiatori allo scopo di essere utilizzati come materiale professionale. I viaggiatori possono risiedere all’interno o all’esterno del territorio doganale dell’Unione. 3.   L’esenzione totale dal dazio all’importazione non è concessa per i materiali professionali che devono essere utilizzati per uno dei seguenti fini: a) la fabbricazione industriale di merci; b) l’imballaggio industriale di merci; c) lo sfruttamento di risorse naturali; d) la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili; e) lavori di sterro o lavori analoghi. Le lettere c), d) ed e) non si applicano all’utensileria a mano.
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