Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 25 giu 2014
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
a)
aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI):
i)
attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli e gli articoli da 25 a 28, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;
ii)
per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell' del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate;
b)
aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole;
c)
aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;
d)
aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale;
e)
aiuti a favore del settore forestale.
2. Qualora lo ritengano opportuno, gli Stati membri possono decidere di concedere gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del presente articolo alle condizioni e in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a)
gli aiuti a favore del settore forestale non cofinanziati dal FEASR né concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate, ad eccezione degli ;
b)
gli aiuti a favore delle PMI per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell' del trattato, che non sono cofinanziati dal FEASR né concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate.
4. Il presente regolamento non si applica:
a)
ai regimi di aiuto di cui agli , all', paragrafo 5, lettere da a) a c), e agli del presente regolamento, se la dotazione annuale media destinata agli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;
b)
a eventuali modifiche dei regimi di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti ai sensi del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
c)
agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
d)
agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
5. Fatto salvo l', il presente regolamento non si applica:
a)
ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
b)
agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
6. Il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione:
a)
degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ai sensi dell', degli aiuti destinati a compensare i costi di eradicazione delle epizoozie a norma dell', paragrafo 8, e degli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti ai sensi dell', paragrafo 1, lettere c), d) ed e);
b)
degli aiuti per gli eventi indicati di seguito, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione:
i)
aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell';
ii)
aiuti per i costi inerenti all'eradicazione di organismi nocivi ai vegetali e per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, ai sensi dell', paragrafi 8 e 9;
iii)
aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici e climatici ai sensi dell', paragrafo 5, lettera d).
7. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
a)
gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato;
b)
gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
c)
gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.
Storico versioni
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