Art. 14

Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria   1. Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I.   2. L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.   3. Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE; c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico; d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi; e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.   4. L'investimento può essere connesso alla produzione, a livello dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili, a condizione che la produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell'azienda stessa. Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di produzione non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda agricola e il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato. Qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Se l'investimento è realizzato da più beneficiari allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari. Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia rispettano le norme minime per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale. Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, determinata dagli Stati membri. Gli Stati membri stabiliscono soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti. Gli aiuti ai progetti di investimento nel campo della bioenergia sono limitati alla bioenergia che soddisfa i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti dalla normativa dell'Unione, compreso anche l', paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE. 5.   Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. 6.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; e) spese per investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettera d); f) in materia di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni seguenti: i) un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto all' della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33), deve essere stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all' di detta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere state precedentemente specificate nel relativo programma di misure. Contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno devono essere già presenti o venire installati nel quadro dell'investimento; ii) l'investimento deve consentire di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25 %. Per quanto riguarda la lettera f), non sono tuttavia ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo gli investimenti che riguardano corpi idrici superficiali o sotterranei il cui stato risulta inferiore a buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua e gli investimenti che portano a un incremento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo; Le condizioni di cui alla lettera f), punti i) e ii), si applicano a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo; g) nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro; h) nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici. 7.   I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b) connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile. 8.   Dal 1o gennaio 2017, in materia di irrigazione gli aiuti sono versati solo dagli Stati membri che assicurano, per quanto riguarda il distretto del bacino idrografico in cui avviene l'investimento, un contributo dei diversi utilizzi dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo a norma dell', paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto, ove opportuno, delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate. 9.   Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi: a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) lavori di drenaggio; d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento; e) acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti concessi per investimenti ai sensi del paragrafo 3, lettera e). 10.   Gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici e devono pertanto essere disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o per l'intero settore della produzione vegetale o l'intero settore della produzione animale. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di escludere taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità del mercato interno o di mancanza di sbocchi di mercato. 11.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento. 12.   L'intensità di aiuto è limitata al: a) 75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche; b) 75 % dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo; c) 50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27; d) 40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni. 13.   Le aliquote di cui al paragrafo 12 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima dell'aiuto non superi il 90 % per: a) i giovani agricoltori o gli agricoltori già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto; b) investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita, e progetti integrati che comprendono più misure previste nel regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori; c) investimenti in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici; d) interventi sovvenzionati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI), come ad esempio un investimento in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell'ambito di un gruppo operativo composto da agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali; e) investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o il benessere degli animali, come previsto al paragrafo 3, lettera b); in questo caso l'aliquota maggiorata di cui al presente paragrafo si applica solo ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione. 14.   Nel caso di investimenti non produttivi di cui al paragrafo 3, lettera d), e di investimenti per il ripristino del potenziale produttivo di cui al paragrafo 3, lettera e), l'intensità massima di aiuto è pari al 100 %. Per gli investimenti relativi alle misure preventive di cui al paragrafo 3, lettera e), l'intensità massima di aiuto è pari all'80 %. Può essere tuttavia aumentata fino al 100 % se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari.
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