Art. 9
Pubblicazione e informazione
In vigore dal 25 giu 2014
Pubblicazione e informazione
1. Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento.
Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.
2. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:
a)
le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse;
b)
il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;
c)
le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore ai seguenti:
i)
60 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;
ii)
500 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nel campo di applicazione dell' del trattato.
3. Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le condizioni sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli in milioni di euro:
a)
0,06-0,5 solo per la produzione agricola primaria;
b)
0,5-1;
c)
da 1 a 2;
d)
da 2 a 5;
e)
da 5 a 10;
f)
da 10 a 30; e
g)
uguale o superiore a 30.
4. Le informazioni menzionate al paragrafo 2, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 2 sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.
5. Il testo completo del regime di aiuti o della misura ad hoc di cui al paragrafo 1 contiene, in particolare, un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il provvedimento in questione o, se del caso, alla normativa nazionale che garantisce il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Esso è accompagnato dalle relative modifiche e disposizioni attuative.
6. La Commissione pubblica sul suo sito Internet:
a)
le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1;
b)
i link ai siti Internet relativi agli aiuti di Stato, di cui al paragrafo 2, di tutti gli Stati membri.
7. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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