Art. 10

Possibilità di evitare una doppia pubblicazione

In vigore dal 25 giu 2014
Possibilità di evitare una doppia pubblicazione Se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
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