Art. 11

Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

In vigore dal 25 giu 2014
Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato.
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