Art. 12

Relazioni

In vigore dal 25 giu 2014
Relazioni 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica. 2.   La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue: a) epizoozie o organismi nocivi ai vegetali di cui all'; b) informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all' o le calamità naturali nel settore agricolo di cui all'.
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