Art. 26
Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali
1. Gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono erogati unicamente:
a)
in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e
b)
nell'ambito di:
i)
un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo in questione; o
ii)
misure di emergenza imposte dall'autorità competente; o
iii)
misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.
Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.
3. Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
4. Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti sono concessi solo per quelle indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (41).
5. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.
Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
6. I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali.
Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.
7. Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
a)
controlli sanitari;
b)
analisi, compresa la diagnostica in vitro;
c)
test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE;
d)
acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
e)
abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.
8. Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
a)
test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;
b)
acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
c)
abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.
9. Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:
a)
al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti:
i)
a seguito dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali;
ii)
nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);
Il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali.
b)
le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b).
Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.
10. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizoozie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto:
a)
i focolai, nel caso di epizoozie; o
b)
la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali.
11. Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi 7 e 8 sono concessi in natura e versati ai prestatori delle misure di prevenzione e di eradicazione.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi seguenti possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso:
a)
paragrafo 7, lettera d), e paragrafo 8, lettera b), nel caso di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali; nonché
b)
paragrafo 7, lettera e), e paragrafo 8, lettera c), in caso di organismi nocivi ai vegetali e per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.
12. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.
13. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
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