Art. 28
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
1. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi a favore di PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
a)
non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi;
b)
non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo;
c)
non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.
3. L'assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da:
a)
calamità naturali;
b)
un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche;
c)
epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;
d)
animali protetti.
4. L'assicurazione:
a)
compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al paragrafo 3;
b)
non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.
5. Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali.
6. L'intensità massima di aiuto è limitata al 65 % del costo del premio assicurativo.
Storico versioni
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