Art. 28

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi 1.   Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi a favore di PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti: a) non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi; b) non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo; c) non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro. 3.   L'assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da: a) calamità naturali; b) un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche; c) epizoozie od organismi nocivi ai vegetali; d) animali protetti. 4.   L'assicurazione: a) compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al paragrafo 3; b) non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura. 5.   Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali. 6.   L'intensità massima di aiuto è limitata al 65 % del costo del premio assicurativo.
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