Art. 29

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole 1.   Gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale dell'azienda agricola sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I. 2.   L'investimento è conforme alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato. 3.   Gli aiuti sono concessi per il patrimonio culturale e naturale, costituito da paesaggi naturali ed edifici, formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro interessato. 4.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale: a) costi degli investimenti in attivi materiali; b) opere permanenti. 5.   L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili. 6.   Gli aiuti per le opere permanenti sono limitati a 10 000 EUR l'anno.
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