Art. 31
Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale
1. Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.
2. Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale.
3. Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet:
a)
l'effettiva attuazione del progetto;
b)
gli obiettivi del progetto;
c)
la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
d)
il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
e)
il riferimento al fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale.
4. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.
5. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza.
Essi non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo.
6. Sono ammissibili i seguenti costi:
a)
spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b)
costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
c)
costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d)
costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e)
spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
7. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
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