Art. 31

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale 1.   Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I. 2.   Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale. 3.   Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet: a) l'effettiva attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto; d) il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto; e) il riferimento al fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale. 4.   I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato. 5.   Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza. Essi non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo. 6.   Sono ammissibili i seguenti costi: a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute; d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. 7.   L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
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