Art. 32
Aiuti alla forestazione e all'imboschimento
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti alla forestazione e all'imboschimento
1. Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento concessi a proprietari fondiari pubblici e privati e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 16 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
a)
sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:
i)
come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
ii)
come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
e
b)
sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Nel caso della forestazione di terreni demaniali gli aiuti sono concessi solo se il gestore dei terreni è un organismo privato o un comune.
5. Le limitazioni alla proprietà di foreste, di cui al paragrafo 4, non si applicano alle foreste tropicali o subtropicali e alle aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
6. Gli aiuti sono concessi per la forestazione e l'imboschimento su terreni agricoli e non agricoli.
7. Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro.
Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento posso finanziare le operazioni di investimento.
Gli aiuti per l'imboschimento di superfici di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento finanziano unicamente i costi di creazione della superficie forestale.
8. Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:
a)
costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;
b)
acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
c)
costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
d)
acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
e)
costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.
9. Tali operazioni di investimento sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
10. Sono ammissibili i seguenti costi di creazione della superficie forestale:
a)
i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione;
b)
i costi di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto;
c)
i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;
d)
i costi di reimpianto necessari durante il primo anno di forestazione.
11. Il premio annuale per ettaro copre i costi del mancato reddito agricolo e i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, ed è versato per un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.
12. Gli aiuti non possono essere concessi per l'impianto delle seguenti specie:
a)
bosco ceduo a rotazione rapida;
b)
alberi di Natale; o
c)
specie a rapido accrescimento per uso energetico.
13. Le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano requisiti ambientali minimi.
14. Nelle zone in cui la forestazione è difficile a causa di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l'impianto di specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.
15. Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri nei programmi di sviluppo rurale, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
16. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
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