Art. 33

Aiuti ai sistemi agroforestali

In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti ai sistemi agroforestali 1.   Gli aiuti ai sistemi agroforestali concessi a proprietari fondiari privati, a comuni e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti: a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i); e b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a). 3.   La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. 4.   Gli aiuti ai sistemi agroforestali riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro. Gli aiuti ai sistemi agroforestali posso finanziare le operazioni di investimento. 5.   Gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti. Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile 6.   Le operazioni di investimento sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. 7.   Sono ammissibili i seguenti costi di creazione dei sistemi agroforestali: a) i costi di creazione dei sistemi agroforestali mediante l'impianto di alberi, compresi i costi del materiale da impianto, l'impianto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive; b) i costi di impianto dei sistemi agroforestali mediante la conversione di foreste o di terreni boschivi esistenti, compresi i costi per l'abbattimento di alberi, di diradamento e potatura e di protezione contro gli animali da pascolo; c) altri costi direttamente connessi all'impianto di sistemi agroforestali quali costi per studi di fattibilità, per il relativo piano, per l'esame, la preparazione e la protezione del suolo; d) i costi dei sistemi silvopastorali, in particolare il pascolo, i costi di irrigazione e dei dispositivi di protezione e) i costi dei trattamenti necessari connessi alla creazione di un sistema agroforestale, compresi irrigazione e taglio; f) i costi di reimpianto durante il primo anno successivo alla creazione di un sistema agroforestale. 8.   Il premio annuale per ettaro copre le spese di manutenzione del sistema agroforestale ed è versato per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto. Le spese di manutenzione ammissibili possono riguardare le fasce arboree esistenti, il diserbo, la potatura, il diradamento e gli interventi e gli investimenti di protezione come recinzioni o tubi di protezione individuale. 9.   Gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi da piantare per ettaro tenendo conto dei seguenti fattori: a) condizioni pedoclimatiche e ambientali locali; b) specie forestali; e c) la necessità di assicurare un uso agricolo sostenibile del suolo. 10.   Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. 11.   L'intensità massima di aiuto è limitata: a) all'80 % dei costi ammissibili per le operazioni di investimento e dei costi di impianto dei sistemi agroforestali di cui ai paragrafi 5 e 7; e b) al 100 % del premio annuale di cui al paragrafo 8.
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