Art. 35
Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
1. Gli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali concessi a persone fisiche, a silvicoltori privati e pubblici, a enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
a)
sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:
i)
come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
ii)
come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
e
b)
sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.
5. Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
6. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
a)
costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;
b)
acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
c)
costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
d)
acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
e)
costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
7. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.
8. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
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