Art. 36
Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000
1. Gli aiuti per gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000 definite all' della direttiva 92/43/CEE e all' della direttiva 2009/147/CE concessi a silvicoltori privati e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
a)
sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:
i)
come aiuti cofinanziati dal FEASR; o
ii)
come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
e
b)
sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).
3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.
4. Gli aiuti sono erogati annualmente, per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone forestali di cui al paragrafo 5, dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
5. Sono ammissibili agli aiuti le seguenti zone forestali:
a)
le zone forestali Natura 2000 a norma dell' della direttiva 92/43/CEE e dell' della direttiva 2009/147/CE;
b)
elementi del paesaggio che contribuiscono all'attuazione dell' della direttiva 92/43/CEE; tali aree non superano il 5 % dei siti compresi nella rete Natura 2000 coperti dal campo di applicazione territoriale del relativo programma di sviluppo rurale.
6. Gli aiuti sono limitati al massimale di 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e di 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo.
Questi importi possono essere maggiorati in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.
Gli Stati membri deducono dall'aiuto l'importo necessario per impedire il doppio finanziamento delle pratiche di cui all' del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Storico versioni
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