Art. 38
Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale
In vigore dal 25 giu 2014
Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale
1. Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale concessi a favore di imprese attive nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione.
Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché le visite di aziende silvicole.
Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i relativi costi di investimento.
3. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
a)
i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di informazione;
b)
nel caso di progetti dimostrativi connessi agli investimenti:
i)
costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;
ii)
acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
iii)
costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);
iv)
acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
c)
spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.
4. Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.
5. Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.
6. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
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